IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 622;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in particolare l’art. 2, comma 411, lettera a), che prevede che a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali; comma 412 che ha rimodulato le riduzioni delle economie di spesa di cui alla legge n. 296/2006; commi 413 e 414 che stabiliscono i nuovi criteri e i parametri per la determinazione delle complessive dotazioni organiche dei posti di sostegno e della dotazione organica di diritto degli insegnanti di sostegno;
Visto l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;
Visto l’art. 64, comma 1, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede che l’adozione dei citati interventi e misure devono incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare, comunque, entro l’anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall’art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3, con il quale sono state stabilite, per il triennio 2009/2011, le quantità delle riduzioni di posti da apportare alla dotazione organica del personale docente in adesione a quanto stabilito dalla relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;
Visto il D.P.R. del .................... n. ........... recante il regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto il D.P.R. del .................... n. ........... concernente il regolamento “per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l’altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all’anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell’attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, e la nota esplicativa prot. n. 721 del 22 giugno 2006, che ha disposto l’elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell’art. 8 del regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/1999;
Visto il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola;
DECRETA
Art. 1 - Consistenze dotazioni
1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2009/2010 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle “A”, “B”, “C”, “C1”,“D”, ”E”, “F”e “G” e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Sentita le Conferenza unificata, tali consistenze, definite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e alla relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all’articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in ragione dello 0,20 per l’a.s. 2009/2010), alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal regolamento relativo “per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
3. Con riferimento all’istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.
4. Ai fini di cui dall’art. 2, comma 1, lettera f) e dall’art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella “B1”, mentre le dotazioni organiche della scuola dell’infanzia (tabella A) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella “A1”. Le tabelle “A1” e “B1” costituiscono parte integrante del presente decreto.
5. I direttori regionali, ai fini dell’acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all’andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell’apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili degli Usp e dei dirigenti scolastici, finalizzati all’esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché all'individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.
Art. 2 - Dotazioni provinciali
1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, una volta conclusi le interlocuzioni e i confronti con le regioni e con gli enti locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell’offerta formativa e l’attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.
2. I direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico- didattica, formativa e sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale regionale le esigenze indicate nel Piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, in base all’andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati desumibili dall’anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.
4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
5. I direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall’ articolo 64, della legge 6/8/2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.
Art. 3 - Costituzione delle classi
1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il dirigente scolastico procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
2. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni e integrazioni per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Miur d’intesa con il Mef.
Art. 4 - Scuola dell’infanzia
1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative e del relativo tempo scuola sono fissate dall’art. 3 del decreto legislativo n. 59/2004 come richiamato dall’art. 2 del regolamento sul primo ciclo.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del succitato regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri ivi previsti, è consentita l’iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.
3. L’ istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.
Art. 5 - Scuola primaria
1. L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004 e dall’art. 4 del regolamento sul primo ciclo.
2. Per le classi prime funzionanti nell’a.s. 2009/2010, il tempo scuola è svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato. La dotazione organica è comunque fissata in 27 ore settimanali per classe, senza compresenze.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del regolamento sul primo ciclo, classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009/2010 e fino alla graduale messa a regime del modello di cui al precedente comma 2, secondo i modelli orario in atto di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe è, comunque, fissata in 30 ore settimanali, senza compresenze.
4. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, del regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono attivate di classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009, senza compresenze e, comunque, nell’ambito della dotazione complessiva dell’organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono utilizzate per la costituzione dell’organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, è in 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani.
5. L’insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un’ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l’insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l’insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
6. Nell’ambito dell'istituzione scolastica le diverse frazioni orario, compresa quelle della lingua inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero sono raggruppate per la costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore sono arrotondate a posto intero.
7. L’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione dei commi precedenti, comprese quelli connessi all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/1999, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al Piano dell’offerta formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente utilizzata per garantire l’orario mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani.
Art. 6 - Disposizioni generali per l’istruzione secondaria
1. Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all’integrazione degli alunni disabili, e tenendo conto dell’ eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali.
2. Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 21 del regolamento sul dimensionamento, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal D.M. n. 41 del 25 maggio 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal Ccni sulla mobilità.
3. Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
6. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Art. 7 - Scuola secondaria di I grado
2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del regolamento sul primo ciclo, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.
3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie che consenta l’attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.
Art. 8 - Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d’arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti aziendali, il liceo classico con il liceo scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato regolamento.
3. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni .
5. Per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento ai sensi del D.M. n. 234/2000 il cui carico orario è pari o superiore alle 34 ore settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a corsi di riconosciuta valenza formativa.
6. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
7. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 18 del regolamento.
8. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’ anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.
9. Ai sensi dell’art. 20 del regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Art. 9 - Dotazione organica dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti
1. L’organizzazione e la dotazione organica dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti è regolata dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell’art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare piena applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, rimane confermata nelle attuali consistenze e non può superare quella relativa all’organico di diritto dell’anno scolastico 2008/2009. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.
Art. 10 - Sezioni ospedaliere
1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.
Art. 11 - Dotazione organica di sostegno
1. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai sensi dell’art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata sulla base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l’integrazione degli alunni disabili.
2. Per l’anno scolastico 2009/2010 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli dell’ organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
3. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2009/2010 è stabilita nella medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell’incremento della dotazione di diritto di cui all’art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2 comma 414 della legge n. 244/2007, fino al raggiungimento nell’a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007 è riportata nella tabella F.
4. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e materiali utili all’integrazione dell’alunno disabile, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
5. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e quelle dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di diritto secondo le quantità riportate nella colonna B della tabella E.
6. Nell’ambito dei contingenti assegnati i direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali.
7. Sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
8. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all’art. 7 del regolamento sul dimensionamento.
Art. 12 - Istituzioni educative
1. Per le istituzioni educative si applicano le disposizioni contenute nell’art. 20 del regolamento sul dimensionamento.
Art. 13 - Scuole funzionanti presso educandati femminili statali
1. Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti presso gli educandati femminili statali, di cui all’art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti nell’organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche provinciali.
Art. 14 - Gestione delle situazioni di fatto
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 411, lett. c), della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale secondo i criteri ed i parametri di cui al regolamento sul dimensionamento.
2. Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all’accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all’istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni per classe non superi le 31 unità.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all’art. 4 del regolamento sul dimensionamento relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e agli Usr di riferimento, per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei necessari controlli.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall’ ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.
Art. 16 - Verifica e monitoraggio
1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.
2. L’apposita struttura istituita presso l’Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell’andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i direttori generali regionali, si avvalgono dell’apposita struttura costituita presso ciascuno ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell’ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.
Art. 17 - Scuole di lingua slovena
1. Con proprio decreto il direttore generale dell’ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, ma non inferiore complessivamente a 457 posti normali.
Art. 18 - Oneri finanziari
1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”, “C”,” “D” e “E” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE |